Statuto

STATUTO

dell’Associazione privata di Fedeli

“Amici di Lorena”

 

Art. 1

  • 1. L’Associazione denominata “Amici di Lorena” è un’Associazione privata di fedeli eretta nella Diocesi di Roma a norma dei can. 299 C. I. C., e costituita in Roma in data 3 aprile 1998 con atto pubblico assembleare.
  • 2. Essa ha sede in Roma, attualmente presso la Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa – Lgo A. Corelli 9.

 

Art. 2

 L’Associazione ha i seguenti fini:

  1. Perseguire la personale santificazione di tutti i membri, attraverso la pratica della vita cristiana e l’imitazione delle virtù di Lorena D’Alessandro, soprattutto il suo amore verso Dio e verso il prossimo.
  2. Mantenere viva la memoria di Lorena, diffonderne la conoscenza anche attraverso la stampa, raccogliere notizie e testimonianze utili per lo svolgimento del processo per la sua canonizzazione.
  3. Assumere la parte di “ATTORE” nel processo canonico di cui al n. 2). A tale scopo il Presidente col Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per presentare al Vicariato di Roma l’istanza di apertura del processo e designare il Postulatore, attualmente nella persona dei Rev.mo Don Felice Poli  O.S.B. Silv., residente in Via S. Stefano dei Cacco, 26 ‑ Roma.
  4. Procurare, attraverso la collaborazione di tutti i suoi membri e delle persone che essi stessi contatteranno le deposizioni e le testimonianze necessarie per il buon esito dei processo canonico.
  5. Contribuire alle spese del processo canonico con la quota associativa annuale, le libere offerte e le altre iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 3

I soci si distinguono in:

–   Soci Effettivi

–   Soci Onorari.

 

Art. 4

Possono essere ammessi come Soci Effettivi i fedeli di maggiore età che intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell’Associazione e ne fanno domanda scritta al Presidente, dichiarando di accettare lo Statuto e i Regolamenti.

 

Art. 5

Sono Soci Onorari ‑ per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, che attribuisce il titolo su proposta motivata dei Presidente ‑ coloro che hanno contribuito in vario modo alle finalità dell’Associazione o se ne sono resi benemeriti.

 

Art. 6

I soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipare alle attività dell’Associazione e avere un comportamento corretto sotto ogni profilo, non in contrasto con le finalità educative dell’Associazione.

 

Art. 7

  • 1. Il Socio Effettivo decade dalla sua qualità per dimissioni formali da presentare al Presidente, o in caso di mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dall’inizio dell’anno sociale, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari decadono per libera rinuncia o deliberazione del Consiglio Direttivo.
  • 2. Contro la decisione del Consiglio il socio può presentare ricorso all’Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della notizia.
  • 3. L’ammissione e la dimissione dei socio avvengono con atto formale del Presidente.

 

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

 

Art. 9

  • 1. L’Assemblea, composta da tutti i Soci Effettivi, viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. Viene poi convocata in seduta straordinaria dal Presidente ‑ previa consultazione del Consiglio Direttivo ‑ quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci Effettivi.
  • 2. Il Presidente convoca l’Assemblea comunicando per tempo ai soci l’ordine del giorno nonché la data e il luogo della prima e della seconda convocazione.

 

Art. 10

  • 1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà dei Soci Effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  • 2. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto non occorre che l’Assemblea deliberi con una presenza qualificata di Soci. Si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti.
  • 3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Effettivi.

 

Art. 11

L’Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo, composto come all’articolo successivo. L’Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo e lo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 12

  • 1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto dal Presidente e da sei Consiglieri e dura in carica tre anni. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere, il Consiglio Direttivo elegge un Consigliere supplente, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
  • 2.Il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario con votazione a scrutinio palese.
  • 3 In caso di votazioni, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.
  • 4. Il Consiglio Direttivo si avvarrà dell’ausilio dell’assistente ecclesiastico dell’associazione, che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio nominato dall’Ordinario Diocesano su presentazione dei Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo. La carica di Assistente Ecclesiastico è compatibile con quella di Postulatore o Vice Postulatore. L’assistente ecclesiastico non ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo, ma esprime le sue opinioni.

 

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno, ed in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri. Il Presidente può invitare alle riunioni dei Consiglio altri soci, però senza diritto di voto.

 

Art. 14

Il Consiglio Direttivo delibera:

– La misura della quota associativa, di cui all’art. 2 n. 5);

– L’ammissione ed esclusione dei soci;

‑ La relazione annuale ed il rendiconto, da presentare all’Assemblea;

– Gli atti di straordinaria amministrazione;

– I regolamenti interni dei diversi settori di attività;

– La nomina annuale dei soci dirigenti dei diversi settori di attività;

– L’eventuale assunzione di Personale dipendente;

– La nomina dei Consiglieri supplenti;

– Ogni i altra decisione relativa alla vita dell’Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

 

Art. 15

Il Presidente dirige l’Associazione nel rispetto dello statuto e ne ha la legale rappresentanza. Ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

 

Art. 16

Il Vice‑presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall’incarico per qualsiasi causa.

 

Art. 17

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, e conserva il libro dei soci e il libro dei verbali.

 

Art. 18

  • 1. Il patrimonio dell’Associazione ‑ che non ha fine di lucro ‑ è costituito dalle offerte dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi straordinari di soci o terzi. Esso verrà gestito ed impiegato solo per le finalità di cui all’art. 2, e con particolare riferimento a quanto previsto al n. 3) dell’art. 2.
  • 2. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell’Associazione sono gratuite. I soci dirigenti possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell’Associazione e in ragione dei loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente.

 

Art. 19

L’Associazione è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 C. I. C. e della vigente normativa della C. E. I.

 

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni di carattere religioso.


 

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